Nuovo colpo di scena: non si va in sentenza ma si faranno le misurazioni

Nuovo colpo di scena: non si va in decisione, il CGA ci ripensa e dispone una nuova verificazione con misurazioni sul campo.

Con un’ordinanza il Consiglio di giustizia amministrativa cambia idea e dispone nuove verificazioni.

Qui il provvedimento:

 

N. 00059/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00379/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi 81;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO, Sez. I, n. 461/2015, resa tra le parti, concernente autorizzazione installazione sistema di comunicazione satellitare M.U.O.S. – revoca.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Viste le memorie difensive;

Visti gli appelli incidentali depositati;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste, in particolare, la sentenza parziale n. 581/2015 e la relazione del collegio di verificazione;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Pollara e gli avvocati C. Virgadavola, E. Nigra, A. Bonanno, N. Giudice anche su delega di A. Bruno, S. Papandrea, C. Giurdanella e D. Nastasi;

 

1 Il Consiglio deve preliminarmente pronunziarsi sulla richiesta di sospensione del presente giudizio presentata da taluni degli appellati.

Dai medesimi è stata dedotta la pendenza dinanzi a questo C.G.A. di un’impugnazione per revocazione (n. 1009/2015 Reg.Gen.) proposta avverso la sentenza parziale n. 581/2015: da qui la richiesta di sospensione di questo giudizio d’appello in attesa della definizione del relativo giudizio di revocazione.

La richiesta di sospensione deve essere respinta. La giurisprudenza ha già chiarito che, nel caso d’impugnazione di una sentenza parziale, ove il giudizio prosegua dinanzi allo stesso Giudice deve escludersi la sussistenza di una sospensione necessaria ex art. 295 cod.proc.civ., in quanto nella relativa vicenda non si configura l’esistenza di un’altra controversia pregiudiziale, dalla cui definizione dipenda la decisione del giudizio ipoteticamente pregiudicato, ma si tratta della stessa controversia inizialmente unitaria (cfr. C.d.S., IV, 22 gennaio 2014, n. 306; Cass.civ., II, 12 ottobre 2009, n. 21590).

2 Numerosi tra gli appellati hanno inoltre sottoposto a critica la composizione del collegio di verificazione.

Questo con particolare riferimento alla prevista presenza, in esso, accanto a due componenti di estrazione strettamente scientifica, di tre membri identificati, pur con facoltà di delega a un esperto, in Ministri aventi investiture istituzionali in materie lambite dalla controversia (rispettivamente, i titolari dei Dicasteri della Salute, dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, e infine delle Infrastrutture e Trasporti): componenti, in quanto tali, “essenzialmente politici”, in maggioranza numerica, e per giunta, si assume, nemmeno estranei alle parti in Giudizio (come invece prescrive l’art. 19 C.P.A.).

E’ stato altresì dedotto che il collegio di verificazione nel suo insieme non possiederebbe tutte le professionalità necessarie a sviluppare una verificazione completa, satisfattiva dei quesiti posti dal CGA (con particolare riferimento alla tutela dell’Area SIC “Sughereta di Niscemi”).

In contrario è però immediato osservare:

– che nessono dei tre Ministri è parte del giudizio, il quale nemmeno investe il Governo nella sua collegialità;

– che il collegio di verificazione si è costituito già ab origine con la partecipazione, in luogo dei suddetti tre Ministri, rispettivamente dei seguenti esperti di settore: il dott. Carlo Grandi, ricercatore del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale dell’I.N.A.I.L.; il prof. Gabriele Falciasecca, ordinario dell’Università di Bologna; l’ing. Pietro Barbagallo, della Direzione Regolazione Navigabilità dell’E.N.A.C., oltre all ing. Paolo Giuseppe Ravazzani, del CNR;

che la presidenza del collegio è stata assegnata alla professoressa Maria Sabrina Sarto, professore ordinario di elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma;

– che per quanto precede risulta fuori dubbio, oltre che la professionalità e l’indipendenza, anche la complessiva competenza tecnica del collegio di verificazione rispetto alle tematiche formanti oggetto dell’approfondimento istruttorio affidatogli (le quali anche con riferimento all’Area SIC devono comunque appuntarsi, giusta il secondo quesito, sulle emissioni elettromagnetiche dell’impianto M.U.O.S.).

Le contestazioni indicate risultano quindi prive di fondamento.

3 Il Consiglio dopo queste preliminari puntualizzazioni in rito deve subito evidenziare che ai fini del presente giudizio occorre disporre il completamento delle operazioni di verificazione già in precedenza assegnate al relativo collegio.

3a Come taluni degli appellati non hanno mancato di ricordare, la sentenza parziale di questo Consiglio n. 581/2015, cui il collegio deve prestare ossequio in quanto possibile, ha formulato il primo quesito della verificazione imperniandolo sulla decifrazione della “effettiva consistenza” delle emissioni generate dall’impianto M.U.O.S. “quando funzionante”.

Il Consiglio ha anticipato, nell’occasione, che avrebbe applicato la regola di giudizio ricavabile dall’art. 116 c.p.c. ove la verificazione non si fosse basata “anche sui risultati degli accertamenti, effettuati in loco, delle emissioni effettivamente prodotte dall’impianto M.U.O.S. in un arco temporale rilevante ai fini valutativi (compatibilmente con la durata massima stabilita per l’effettuazione della verificazione)”.

Infine, dopo avere rimarcato che l’impianto risultava essere già funzionale, per quanto non operativo, il Consiglio ha fatto carico al Ministero della Difesa del compito di assicurare che i verificatori venissero posti “nelle condizioni migliori per poter compiere gli accertamenti disposti da questo Consiglio”.

Per completezza, va infine ricordato che anche il decreto del 17 dicembre 2015 di proroga del termine originariamente stabilito per l’espletamento delle operazioni istruttorie, cui questo collegio deve anche ossequio ove possibile, nel fare riferimento a queste ultime, le definiva proprio come “le operazioni di verificazione da effettuare presso l’impianto MUOS”.

3b Da quanto precede si desume, quindi, con sufficiente chiarezza, come, in forza dell’impostazione già stabilita da questo Consiglio in occasione della propria sentenza parziale, la verificazione dovesse essere accompagnata da un accertamento puntuale condotto alla luce delle effettive risultanze del funzionamento dell’impianto.

In tal senso la sentenza parziale era stata del resto intesa anche, in origine, dal collegio di verificazione, che aveva appunto inizialmente programmato il compimento, a coronamento delle proprie analisi di tipo teorico, anche di verifiche di tipo sperimentale consistenti, appunto, nella misurazione dell’intensità dei campi irradiati dall’impianto nelle effettive condizioni di funzionamento alla massima potenza prevista, mediante misurazioni in loco che erano state specificamente programmate per i giorni 13 e 14 del mese di gennaio 2016.

3c Le dette misurazioni presso l’impianto in funzione non sono però poi state in concreto effettuate.

E’ difatti avvenuto che il collegio di verificazione sia stato costretto da circostanze sopravvenute a soprassedere dai propri accertamenti in situ, e ciò in particolare a causa della improvvisa e inopinata indisponibilità delle indispensabili apparecchiature comunicata dall’ARPA, che pure ne aveva precedentemente garantito la disponibilità piena.

Il collegio dei verificatori, alla luce dei dati empirici già disponibili agli atti di causa derivanti da precedenti misurazioni riscontrati coerenti con i risultati delle proprie analisi teoriche, aveva quindi ritenuto che le misurazioni in situ non fossero necessarie per il completamento della verificazione nel termine che il CGA aveva assegnato.

3d Il Consiglio, tuttavia, in coerenza con le ricordate disposizioni impartite a suo tempo con la propria sentenza n. 581/2015 non ritiene possibile prescindere, almeno allo stato, dal completamento della verificazione nel senso già precisato (beninteso ove ciò si confermi materialmente possibile).

Il collegio di verificazione dovrà pertanto procedere agli accertamenti mancanti, con le modalità già stabilite dalla precedente sentenza (si richiamano qui, per la loro importanza, specialmente quella del contraddittorio con i consulenti di parte, con conseguente comunicazione preventiva ai medesimi della data, luogo e orario delle operazioni da compiere, e quella della facoltà del collegio di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti del fascicolo processuale), trasmettendo al Consiglio una relazione integrativa redatta alla luce delle misurazioni in situ effettuate.

4 Il Consiglio ravvisa infine l’esigenza che il collegio di verificazione, in aggiunta a quanto precede, prenda anche motivata posizione sulle obiezioni formulate nella relazione finale depositata in giudizio dai consulenti tecnici delle parti appellate in data 15 febbraio 2016.

5 Il Comune di Niscemi continuerà ad anticipare a prima richiesta tutte le spese di funzionamento del collegio di verificazione, le cui ulteriori operazioni dovranno concludersi nel termine indicato dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

riservata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, dispone che il collegio di verificazione completi la verificazione già disposta compiendo le previste misurazioni in sito ad impianto funzionante; al collegio sono inoltre richiesti gli ulteriori elementi di valutazione indicati in motivazione.

La relazione integrativa di verificazione, redatta con le modalità di cui in motivazione, dovrà essere trasmessa a questo Consiglio entro il 24 marzo 2016.

Si rinvia per la prosecuzione del giudizio all’udienza del 14 aprile 2016 concedendo termine per note alle parti sino al 4 aprile 2016.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito al presidente e ai componenti del collegio di verificazione, cui dovrà essere trasmessa anche copia della relazione finale dei consulenti di parte, e a tutte le parti in causa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Zucchelli, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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